Intersos Lab
Intersos Lab is a social enterprise, whose main purpose is to provide Training courses and Career guidance services, in order to satisfy needs from both Italian and migrants young, adults, workers, students, employed and unemployed people.
Its activity is planned and realized in close synergy with the Intersos - Humanitarian Organization, established in Italy in 2011 to provide effective answers and solutions to the growing flow of migrants, on the basis of experience gained in the management of international humanitarian emergencies since 1992.
The Intersos Lab initiatives are based on the principles of equality, justice, human dignity, peace, solidarity, respect for diversity and special care for the most vulnerable people. Its approach gives heed to the needs of the target groups, to the society and methodological innovations ongoing transformation processes, in collaboration with other social business operators and the territorial social services in order to implement effective integrated interventions.
For the planning and implementation of the services offered, Intersos Lab promotes collaboration with other parties, public and private, scientific and operational (Institutions, Universities, Research Centers, Associations, etc.), in order to ensure their best quality, accessibility and dissemination.
The courses, services and events organized by Intersos Lab take place on a three floors building, equipped according to the most modern technologies, with a theater room and a large garden, made available exclusively by marco momigliano, that has supported our activities from the very beginning. And this, in accordance with Cicero’s motto, which is present on the facade “We were not born only for ourselves”.
It is accredited at the Regione Lazio as a Training and as a Employment Agency.
INTERSOS LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE statute
Art. 1 - Denominazione
È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 112, una società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata: "INTERSOS LAB SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE" o anche in forma abbreviata "INTERSOS LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE".
All’Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.
Art. 2 – Sede
La società ha sede in Roma (RM). Con delibera dell’organo di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Durata
La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) salvo proroga o anticipato scioglimento.
Art. 4 – Oggetto
La Società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall’Art. 2 del D.Lgs. 112/17 in ambito nazionale e internazionale e precisamente: D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
La Società, in particolare, ha per oggetto le seguenti attività:
- fornire formazione frontale ea e-learning, nonché aggiornamento professionale e quindi adeguata preparazione, secondo le competenze professionali necessarie alle imprese, sia a persone già inserite nel mondo del lavoro o, comunque presenti nello stesso, sia a persone in cerca di occupazione o che intendono sviluppare le proprie competenze;
- svolgere attività di supporto all’inserimento e avviamento imprenditoriale anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati;
- promuovere, gestire e realizzare moduli formativi e programmi su incarico dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua e gestire le relative pratiche di finanziamento;
- consulenza in ambito di formazione e di servizi alle imprese, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati per l’avvio e la gestione di progetti di sviluppo sociale, economico e territoriale, anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti pubblici;
- svolgere attività ai consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa;
- svolgere attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività;
- promuovere, gestire e realizzare programmi dell’Unione Europea e programmi internazionali in genere e gestire le relative pratiche di finanziamento;
La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:
- produzione di contenuti multimediali, video, audio;
- consulenza ICT;
- realizzazione e gestione di siti internet, vendita di spazi, servizi e accesso, produzione dei software correlati;
- istituzione di laboratori di assistenza e riparazione, controllo e montaggio di apparecchiature proprie e di terzi;
- sfruttamento di marchi, brevetti, ideazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet, reti telematiche e telefoniche;
- organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, master, meeting, eventi artistici e culturali, e la loro gestione commerciale e pubblicitaria;
- promozione e organizzazione di attività culturali, artistiche, commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
- acquisto e vendita di spazi pubblicitari e promozionali;
- ricerca, formazione, insegnamento, consulenza, direzione scientifica nel campo dell’editoria dell’arte, della logistica, della gestione di impresa, della scienza e della cultura; - ideazione e realizzazione di prodotti editoriali attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto anche elettronico, con esplicita esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.
La società, impresa sociale senza scopo di lucro, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà assumere partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;
compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e Passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
prestare garanzie, rilasciare fideiussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a Finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico.
Art. 5 - Domicilio dei soci e degli amministratori
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.
Art. 6 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila). Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di aumento del capitale sociale, salvo il caso di cui all’art. 2482 ter, ai soci contrari spetta il diritto di recesso.
Art. 7 - Finanziamento soci
La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l’obbligo di corresponsione ed il relativo asso, nell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 11. 112.
8 - Diritti dei soci
I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella, disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
Art. 9 - Trasferimento delle quote
Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs 112/17. Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all’esperimento della seguente procedura. Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all’organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, indicando il nominativo dell’aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da 10 arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società. Il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo del valore determinato dall’arbitratore, Comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Sia il cedente che gli acquirenti hanno Facoltà di rinunciare successivamente alla valutazione dell’arbitro, restano però a carico della parte rinunciante le spese dell’arbitraggio.
Art. 10 - Morte del socio
Sono liberamente trasferibili le quote mortis causa tra gli eredi o altri soci.
Art. 11 - Diritto di recesso
Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso; che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in alfetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 112/07. Le modalità del recesso sono stabilite dall’art. 12.
Art. 12 - Liquidazione quota
Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall’art. 11 del presente Statuto. La volontà di recedere deve essere comunicata all’orgarlo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio precedente si applicheranno le norme vigenti in materia.
Tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di gestione gazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.
Art. 13 – Assemblea
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul Funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla Legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l’approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
- la nomina e la revoca dell’Organo Amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
- la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori: e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
- l’approvazione dei regolamenti;
- le modificazioni dell’atto Costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell’impresa Sociale partecipata;
- le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento dell’Impresa Sociale;
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, primo comma, Codice Civile;
- le decisioni in merito all’emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30; 11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 14 - Convocazione Assemblea
L’avviso di convocazione, inviato dall’organo amministrativo, deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione dell’adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell’Organo Amministrativo a tutti i soci e all’organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea. Anche in mancanza di Formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e l’organo amministrativo per intero e i sindaci, se i malati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’Assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato, o da un socio.
Art. 15 - Partecipazione alle assemblee
Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. I soci possono partecipare all’Assemblea nei termini e nei modi stabiliti per legge. Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota. Con apposito regolamento di cui all’art. 40 su proposta dell’organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all’Assemblea dei Soci da parte dei lavoratori e degli stakeholder dell’impresa sociale.
Art. 16 - Deleghe
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l’eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall’Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.
Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi
L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Art. 18 - Presidenza assemblea
I semblea dei soci è presieduta da Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico, qualora possibilitato è presieduta dall’amministratore più siano o qualora non sia possibile da persona designata dai 300 che rappresenti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.
Art. 19 - Verbali dell’assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare in apposito tale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Serio se richiesto da legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.
Art. 20 - Forma di amministrazione
La società, a scelta dell’Assemblea dei soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono anche non essere eletti tra i soci. Per organo amministrativo si intende nel presente statuto l’amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 - Rappresentanza della Società
La rappresentanza generale della società di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, all’Amministratore Delegato o qualora nominato all’Ana inistratore Unico.
Art. 22 - Compensi degli amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati all’attività svolta. con decisione dell’Assemblea dei soci è determinato l’eventuale compenso, ove consentito dalla legge.
Art. 23 - Cause di decadenza
Pena la decadenza, gli Amministratori devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.
Art. 24 - Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. L’Assemblea ordinaria ne determina il rutero eletto.
Gli amministratori sono in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
I Consiglieri sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.
Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
Art. 25 - Poteri del consiglio
Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nell’art. 2381 C.C., ai sensi dell’art. 2365 del c.o. al Consiglio sono attribuite competenze per l’istituzione o la soppressione di sedi secondario e unità locali sul territorio nazionale così come previsto dall’art. 2 del presente statuto, l’adeguamento del capitale sociale in caso di recesso del socio e l’adeguamento del presente statuto a nuove disposizioni 1102 mative.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, salvo quanto previsto dagli art. 27 e 28, attribuire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio, soci, dipendenti e terzi. Inoltre dispone il business plan e gli investimenti pluriennali e di funzionamento e determina gli indirizzi generali della società sentiti anche gli stakeholder coinvolti.
Art. 26 - Riunioni e deliberazioni del consiglio
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato dall’avviso di convocazione. il consiglio si riunisce tutte le volte che io ritenga necessario il Presidente, l’Amministratore Delegato, un consigliere o l’Organo di Controllo. Il Presidente convoca il consiglio mediante comunicazione scritta tramite raccomandata o mail contente data il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima. La convocazione è inviata agli indirizzi forniti in precedenza dagli interessati e annotati nel libro delle decisioni del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono sempre presiedute dal Presidente o il sua assenza dal membro più anziano. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, ritenendo svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 27 - Presidente del Consiglio
Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l’assemblea elegge il presidente fra i suoi componenti nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, conua 2, del D.Lgs 112/2017.
Il Presidente del Consiglio presiede l’assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede e ne verifica l’attuazione delle delibere da esso approvate. 11 Presidente spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 21 dello statuto.
Art. 28 - Amministratore Delegato
All’Amministratore Delegato spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, il controllo dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo sull’andamento della società. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ulteriori competenze specifiche e limitare i poteri dell’Amministratore Delegato. All’Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 21 dello statuto.
Art. 29 - Verbali delle deliberazioni del Consiglio
Il segretario, Terminato arche tra gli estranei al consiglio, redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 30 - Amministratore Unico
L’Amministratore Unico è nominato per un massimo di cinque esercizi e può essere eletto anche tra i non soci, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per la più ampia amministrazione della società. All’Amministratore Unico, qualora nominato, spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’art. 21 dello statuto.
Art. 31 - Collegio sindacale/Sindaco Unico
Il controllo della società può essere svolto, così come previsto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, 11. 112 o per superamento dei limiti previsti per legge, che secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci potrà essere costituito o da un sindaco unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti. All’organo di controllo si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.
Art. 32 - Revisore
Qualora ne sussistano i casi secondo il comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, 11. 112, la società nomina ur. revisore contabile, questo deve essere iscritto nell’apposito registro dei revisori legali.
Art. 33 - Coinvolgimento dei lavoratori, volontari e stakeholder
La Società il quarto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, volontari e di altri stakeholder interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende uri meccanismo di consultazione con cui i soggetti di cui sopra possano interagire con la società e sulle sue decisioni.
Le modalità di coinvolgimento sono regolate da appositi regolamenti di cui all’Art 40 del presente Statuto. Nel Bilancio Sociale sono riportare le forme e le modalità di coinvolgimento.
Art. 34 - Volontari
Nella società è arruolata la prestazione di attività di volontariato, nel numero e modalità stabilite per legge.
Art. 35 - Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 36 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale
Alla Fine di ogni esercizio, l’Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio, cor facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o. in presenza di specifiche esigenze legate alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’impresa entro 180 (centottanta) giorni. L’Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla Normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Impresa Sociale.
Art. 37 - Assenza di lucro, utili e dividendi
Salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 e dall’Art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dall’Art. 3 e dall’Art. 16 del D.Lgs. 112/2017.
Art. 38 - Scioglimento e liquidazione
La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art. 39 - Destinazione del patrimonio
In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.
Art. 40 - Regolamenti
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 41 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, l. 112 nella sua interezza e delle altre leggi applicabili. Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, dietro mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come per legge alle ore 19.00 (diciannove). Consta di sette fogli di cui occupa pagine intere ventisette e fin qui della presenza.